CODICE DI
CONDOTTA
RELATIVO ALL’UTILIZZO DI TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE A DISTANZA
NELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
Art. 1
Limiti nell’uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a
distanza
1. L'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza
è consentito agli psicologi limitatamente allo svolgimento di
attività di informazione scientifica e professionale, di attività di
formazione e di psico-educazione e di attività di raccolta dati a
fini di ricerca.
2. Il processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo
all’area della psicologia del lavoro e dello sport, sia basato sulla
semplice osservazione, sia basato sull'uso di materiali
psicodiagnostici e psicometrici, può essere occasionalmente
condotto, con l’ausilio delle dette tecnologie per la comunicazione
a distanza e con particolare attenzione alla tutela dei dati così
acquisiti. Tali interventi saranno limitati alle successive fasi di
sviluppo del rapporto professionale e, quindi, ai clienti e ai
committenti con i quali gli psicologi abbiano di persona
preventivamente stabilito rapporti diretti, non mediati quindi dalle
tecnologie sopra menzionate.
3. In ogni caso, ed in particolare con l’utilizzo di internet, è
vietato:
a) svolgere attività di diagnosi, per la quale l’incontro di persona
con il cliente/paziente è sempre condizione imprescindibile;
b) fornire indicazioni su trattamenti da effettuare;
c) esprimere giudizi sull’appropriatezza degli interventi e/o delle
diagnosi effettuati da colleghi;
d) manifestare qualsiasi tipo di commento, suggerimento o
valutazione in relazione a casi specifici.
4. Le attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno di cui
all'art. 1 L. 18.2.1989 n.56, le attività a ciò affini indicate
dalla L. n. 170 del 2003, riguardante le competenze degli iscritti
alla sezione B dell’Albo e le attività di psicoterapia di cui
all’art. 3 L. 56/89, non possono essere svolte con la mediazione di
tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza, salvo nei
casi in cui ciò sia necessario per l’impossibilità di mantenere di
persona il contatto con i clienti/pazienti. In tal caso ciò è
consentito alle seguenti condizioni:
a) il rapporto con il cliente/paziente sia già stato stabilito in
precedenza di persona e senza l’utilizzo delle tecnologie sopra
menzionate;
b) per fasi chiaramente determinate e circoscritte nel tempo;
c) senza corresponsione di compenso, poiché il rapporto mediato
dalle tecnologie per la comunicazione a distanza, non può
configurarsi come una delle attività indicate nella prima parte di
questo comma.
Art.2
Consenso informato
1. In tutti i casi previsti dall’art. 1 gli psicologi sono tenuti ad
acquisire dai clienti e dai committenti il consenso informato per
l'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza.
2. Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si
applicano anche per i servizi a distanza qualunque tipologia di
supporto o tecnologia sia utilizzata.
Art. 3
Sicurezza delle comunicazioni, tutela della riservatezza e
responsabilità del professionista
1. In tutti i casi, indicati nell'art. 1, nei quali gli psicologi si
servano di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza
per le proprie attività scientifiche e professionali, sarà loro cura
e ricadrà sotto la loro responsabilità l'utilizzo di sistemi
hardware e/o software adeguati e aggiornati per la protezione delle
comunicazioni e delle operazioni finanziarie connesse a tali
attività.
2. È fatto obbligo agli psicologi di fornire ai clienti e ai
committenti, quando non sia possibile l'identificazione diretta, la
certificazione della propria identità con l’uso di sistemi
legalmente riconosciuti, come ad esempio la firma digitale. Và,
altresì, comunicato il numero di iscrizione all’Ordine degli
Psicologi del Lazio.
3. Gli psicologi possono farsi ospitare, a qualsiasi titolo,
esclusivamente su siti web nei quali risulti facilmente
identificabile il nome e il recapito del responsabile del sito.
4. Nei siti in cui, da parte di iscritti all’Ordine Regionale, siano
offerti servizi inerenti la psicologia e/o siano pubblicati messaggi
promozionali delle singole attività professionali in ambito
psicologico, devono essere facilmente rintracciabili il Codice
Deontologico degli Psicologi italiani e il presente Codice di
Condotta dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
5. Gli psicologi che per le loro attività scientifiche e
professionali utilizzino le dette tecnologie, hanno la
responsabilità diretta dell’accertamento, con l’utilizzo dei
medesimi sistemi, dell’identità dei clienti e dei committenti, con
particolare riferimento all’età anagrafica, al genere e al titolo di
studio. In tale fase è opportuna la specificazione dell’importanza
di una corretta risposta. Non sono consentiti, in nessun caso, gli
accessi anonimi a servizi professionali. Una particolare attenzione
deve essere prestata all'autenticità del consenso e alla
identificazione di coloro i quali richiedono l’accesso al servizio
nella qualità di esercenti la potestà genitoriale o la tutela.
Art. 4
Sanzionabilità dell’inosservanza del presente atto
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice
di Condotta sarà valutata ai sensi:
a) del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in
particolare delle norme riportate negli artt. 5 (comma 1), 17 (comma
1) e 24 (comma 1);
b) del Codice sulla Privacy, in vigore dal 1 gennaio 2004;
c) della normativa dettata per la regolamentazione della pubblicità
in ambito sanitario.
2. Qualora l'inosservanza disposta dal I comma sia rilevante ai
sensi dell’art. 10 D.L. 9 aprile 2003 n. 70 (Attuazione della
Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell’informazione, in particolare il commercio
elettrico, nel mercato interno), l’Ordine Regionale provvederà a
darne segnalazione all'Autorità amministrativa competente, indicata
nell'art. 21 dell’indicato D.L. .
3. Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente
articolato, gli psicologi sono tenuti al rispetto dell’Atto di
Indirizzo in materia di utilizzo delle tecnologie per la
comunicazione a distanza, adottato dal Consiglio Nazionale degli
Psicologi e che con il presente atto viene recepito, ad esclusione
delle norme in contrasto con le disposizioni di questo Codice di
Condotta.
Art. 5
Rapporti con l’Ordine degli Psicologi del Lazio
1. Lo psicologo singolo o associato, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio, che intenda apparire e/o operare in un sito
internet che eroga servizi è tenuto a richiedere, preventivamente,
un parere al proprio Ordine Regionale. Nella richiesta dovranno
essere indicati:
a) indirizzo web del detto sito;
b) nome, cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile;
c) sistemi hardware e/o software di protezione delle comunicazioni,
utilizzati dal sito stesso;
d) natura dei servizi offerti e delle modalità operative di
erogazione.
2. Nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato, nella
richiesta di parere prevista dal I comma, lo psicologo referente
all’Ordine Regionale.
3. L'Ordine Regionale fornirà un parere di conformità al Codice
Deontologico, al Codice di Condotta e alla normativa sulla
pubblicità. Il rilascio del detto parere potrà essere subordinato
alla richiesta, da parte dell’Ordine, e alla fornitura da parte del
gestore del sito, delle informazioni relative all’avvenuto
adeguamento, da parte di quest'ultimo, ai principi e alle
disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta.
4. Lo psicologo che ottiene il parere di conformità dall’Ordine
Regionale dovrà attenersi alle disposizioni del presente Codice di
Condotta, pena la revoca del parere stesso. In ogni caso la
richiesta di parere dovrà essere reiterata all’inizio di ogni anno
solare. La prima scadenza per il rinnovo del parere di conformità
dovrà essere presentata all’inizio del 2006.
5. In caso di parere favorevole di conformità da parte dell’Ordine
Regionale, nel sito ne dovrà essere data chiara e visibile
comunicazione, con indicazione del numero di protocollo e data della
pratica.
6. Nel caso in cui, dopo il rilascio del parere favorevole di
conformità, intervengano modifiche sostanziali nell’attività del
sito, lo psicologo interessato dovrà richiedere all’Ordine Regionale
il rilascio di un nuovo parere.
7. L'Ordine degli Psicologi del Lazio istituirà un Osservatorio
permanente dei servizi psicologi offerti, via internet, da parte dei
propri iscritti e terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli
stessi iscritti offrono i detti servizi psicologici.
8. L'Osservatorio permanente richiederà suggerimenti, commenti e
segnalazioni agli psicologi che offrono servizi sul web e offrirà
agli stessi un supporto di consulenza.
Art. 6
Pubblicazione – regime transitorio
1. Il presente Codice sarà pubblicato sul primo utile Notiziario
dell'Ordine degli psicologi del Lazio, oltre che sul sito internet
dello stesso Ordine ed entrerà in vigore a partire dal 1° luglio
2004.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente Codice,
tutti gli psicologi, iscritti all’Ordine Regionale, singoli o
associati, che, a qualsiasi titolo, operino già in internet o,
comunque, utilizzino mezzi di comunicazione a distanza, dovranno
richiedere all’Ordine Regionale stesso il parere di conformità
previsto dall’art. 6.